Nuovo regime sanzionatorio per omessa o infedele dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno. Art. 12 del D. Lgs. 7 agosto 2026, n. 147

Nuovo regime sanzionatorio per omessa o infedele dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno. Art. 12 del D. Lgs. 7 agosto 2026, n. 147

Si informa che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026 il Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, recante “Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale”, entrato in vigore il 12 agosto 2026.
Particolare rilievo assume, per il settore turistico-ricettivo, l’articolo 12 del provvedimento, che modifica la disciplina sanzionatoria relativa alla dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno prevista dall’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall’articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

La riforma introduce un sistema più equilibrato e coerente con i principi di proporzionalità che caratterizzano l’ordinamento tributario, superando una disciplina che negli anni ha sollevato diffusi dubbi di legittimità.

Il regime previgente prevedeva, infatti, in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno, l’applicazione di una sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’imposta dovuta. Tale disciplina trovava applicazione anche nei casi in cui l’imposta fosse stata integralmente riscossa dagli operatori e regolarmente riversata al Comune competente, con la conseguenza che il mero ritardo o l’omissione dell’adempimento dichiarativo potevano determinare l’irrogazione di sanzioni particolarmente gravose.
Ne derivava una sostanziale equiparazione tra situazioni profondamente diverse sotto il profilo sostanziale, quali, da un lato, il mancato versamento dell’imposta e, dall’altro, il semplice inadempimento formale dell’obbligo dichiarativo in presenza di un corretto assolvimento degli obblighi di riscossione e riversamento.
Tale impostazione appariva difficilmente conciliabile con il principio di proporzionalità della sanzione, soprattutto se confrontata con la disciplina prevista per gli altri tributi locali.

Alla luce di tali criticità, il legislatore è intervenuto con la riforma di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 147 del 2026, introducendo un nuovo regime sanzionatorio.
In particolare, per l’omessa presentazione della dichiarazione viene ora prevista una sanzione amministrativa pari al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro, mentre per l’infedele dichiarazione è prevista una sanzione amministrativa pari al 40 per cento del tributo non versato, anch’essa con un minimo di 50 euro.
L’elemento di maggiore rilievo della novella consiste nel collegamento della sanzione al tributo effettivamente non versato, superando così un meccanismo che colpiva con la medesima severità situazioni sostanzialmente differenti. La nuova disciplina appare pertanto maggiormente allineata ai principi generali dell’ordinamento tributario e più coerente con il trattamento sanzionatorio previsto per gli altri tributi locali.

È tuttavia opportuno evidenziare che il Legislatore ha espressamente escluso qualsiasi effetto retroattivo della riforma. Il comma 9 dell’articolo 12 stabilisce infatti che le modifiche introdotte dai commi 7 e 8, riguardanti l’imposta di soggiorno, si applicano esclusivamente alle violazioni commesse a decorrere dal 1° gennaio 2027.

Ne consegue che per tutte le violazioni commesse anteriormente a tale data continuerà a trovare applicazione il previgente regime sanzionatorio. Si tratta di una scelta che limita significativamente l’impatto immediato della riforma e che mantiene in vita, per le fattispecie pregresse, un sistema unanimemente considerato iniquo e particolarmente gravoso.

L’intervento normativo rappresenta comunque un importante passo avanti verso la costruzione di un sistema sanzionatorio più razionale e proporzionato, dando un significativo segnale di attenzione verso le esigenze di semplificazione e di razionalizzazione degli adempimenti relativi all’imposta di soggiorno.

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