Si comunica che è stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n.182 del 07-08-2026, la legge 4 agosto 2026, n. 142 che ha convertito in legge – con modificazioni – il decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l’efficacia del documento di identità.
In sede di conversione è stato introdotto l’articolo 4-bis, rubricato “Misure per la sicurezza nelle piscine”, destinato ad incidere in modo significativo sull’esercizio delle piscine pubbliche e delle piscine private destinate ad un’utenza pubblica, comprese quelle ad uso collettivo presenti nelle strutture turistico-ricettive.
La disposizione stabilisce che il sistema di ricircolo per la depurazione delle acque e, in particolare, le prese di aspirazione, le griglie di fondo, i bocchettoni e ogni altro dispositivo utilizzato a tale scopo debbano garantire condizioni di sicurezza tali da impedire fenomeni vorticosi di aspirazione ad effetto ventosa nei confronti di qualsiasi parte del corpo dei bagnanti.
Il comma 2 del medesimo articolo dispone che, in caso di violazione dell’obbligo sopra richiamato, sia disposta la chiusura immediata dell’impianto fino all’adempimento degli obblighi previsti dalla norma. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le responsabilità già previsti dalla legislazione vigente in materia di sicurezza, gestione e manutenzione delle piscine.
Infine, per le spese sostenute per l’adeguamento dei sistemi di ricircolo per la depurazione delle acque delle piscine pubbliche, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 4.725.000 euro per l’anno 2026.
La disposizione, che è entrata in vigore il giorno 8 agosto 2026, trova applicazione ad una platea molto ampia di strutture, comprendendo le piscine pubbliche in senso stretto ma anche quelle presenti in alberghi, campeggi, ristoranti, villaggi turistici, agriturismi, bed and breakfast, case vacanze, stabilimenti balneari, centri sportivi e altre strutture ad uso collettivo.
L’introduzione dell’articolo 4-bis trova origine nella volontà del Legislatore di prevenire gli incidenti causati dall’intrappolamento dei bagnanti nei sistemi di aspirazione e ricircolo delle acque: l’obiettivo appare dunque pienamente condivisibile e coerente con l’esigenza primaria di tutela dell’incolumità degli utenti e di prevenzione dei rischi di annegamento.
Pur condividendo la finalità di rafforzare gli standard di sicurezza degli impianti natatori, la formulazione della nuova disposizione pone alcune rilevanti questioni applicative.
L’articolo 4-bis, infatti, definisce il risultato da raggiungere, ossia l’eliminazione del rischio derivante dall’effetto ventosa delle prese di aspirazione, ma non individua espressamente gli standard tecnici e normativi, i dispositivi o le modalità operative necessari per considerare adempiuto tale obbligo.
Inoltre, la norma trova applicazione anche agli impianti già esistenti, senza la previsione di un periodo transitorio che tenga conto dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento degli impianti esistenti. Al riguardo si rileva altresì che, a fronte delle spese necessarie per l’adeguamento degli impianti, per le piscine pubbliche è stato istituito un fondo pubblico, mentre nessun sostegno è stato previsto per i gestori delle strutture private.
Si sottolinea dunque l’opportunità che le amministrazioni competenti forniscano agli operatori indicazioni tecniche uniformi e strumenti applicativi che consentano di coniugare la tutela della sicurezza con la continuità dell’attività economica e dei servizi offerti agli utenti.
Nelle more, si raccomanda alle Sedi in indirizzo di sensibilizzare i gestori delle strutture interessate a procedere tempestivamente ad una verifica dei sistemi di circolazione e aspirazione delle acque presenti nei propri impianti, avvalendosi di professionisti qualificati, al fine di accertare l’eventuale presenza di situazioni suscettibili di determinare fenomeni di intrappolamento o di aspirazione ad effetto ventosa. La predisposizione di adeguata documentazione tecnica e l’aggiornamento della valutazione dei rischi possono costituire strumenti utili per dimostrare l’attenzione prestata agli obblighi di sicurezza introdotti dalla normativa.